Nel mese di maggio 2012, è stata emessa nei confronti del signor C. I. una fattura di 892,24 rimasta insoluta. L’Azienda, in data 2 agosto e 8 novembre dello stesso anno, ha emesso due solleciti di pagamento: il primo richiedendo il pagamento della bolletta e il secondo avvisando il signor C.I. che sarebbe stata interrotta l’erogazione idrica se non avesse proceduto a pagare la fattura.
Nonostante i due solleciti, la fattura è rimasta ovviamente insoluta, solo il 12 dicembre (quindi ben 5 mesi dall’invio della prima raccomandata e sette mesi dopo l’invio della bolletta), Girgenti Acque SpA ha interrotto la fornitura idrica.
A questo punto il signor C. I. si è rivolto al Tribunale ma il giudice della Sezione civile ha rigettato il ricorso, condannando il signor C. I. a pagare 1.550,00 euro, oltre IVA e CPA, alla Girgenti Acque SpA, rappresentata e difesa dall’avvocato Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed.
Non per niente soddisfatto, il signor C. I. ha impugnato l’ordinanza davanti al Tribunale in composizione collegiale che ha anche evidenziato che in caso di morosità, è data la possibilità per l’ente gestore di disporre l’interruzione del servizio (cfr Cass. Sez. III, 14.2.2008 n. 3539) secondo la quale “l’interruzione dell’erogazione del servizio di acqua potabile da parte dell’ente per morosità dell’utente, costituisce un rifiuto di adempiere ex art. 1460 c.c. nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive”. E’ anche stato rilevato che il regolamento d’utenza del Servizio idrico integrato della provincia di Agrigento, prevede che l’utente abbia l’obbligo di provvedere al pagamento della bolletta per il canone e consumo d’acqua entro la scadenza indicata nella bolletta stessa e, nel caso in cui l’utente risultasse moroso, è data la possibilità di sospendere la fornitura dell’acqua. I giudici, dunque, hanno rigettato il ricorso e condannato il signor C. I. a pagare 1.500,00 euro oltre IVA e C.A.
E così per non pagare una bolletta di 892,24, il signor C. I. si ritrova a dover pagare all’incirca 5mila euro.