Secondo il Tribunale di Genova, prima sezione, con la sentenza n. 90612 del 5 gennaio 2013, le somme che l’Amiu, concessionaria del servizio cittadino di gestione dei rifiuti urbani, incamera per lo smaltimento non deve far perdere di vista che si sta parlando comunque di un’attività di «servizio pubblico» «che ha chiare caratteristiche di imprenditorialità».

Per il giudice ordinario, l’interpretazione contenuta nella pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 238/2009), secondo cui la T.I.A. è parente prossima della Tarsu e quindi partecipa della natura tributaria di quest’ultima, «è indubbiamente suggestiva: ma non decisiva».
In realtà, l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene svolta da un imprenditore che gestisce un servizio pubblico, «non diversamente da quanto fanno altri concessionari comunali e pubblici che somministrano beni di non inferiore utilità come ad es. l’acqua potabile o l’energia elettrica: addebitando l’Iva sulle loro prestazioni e cessioni».

La sentenza del Tribunale di Genova risulta però solitaria, in quanto si discosta dall’orientamento giurisprudenziale che, allineandosi alla pronuncia della Consulta, ha riconosciuto alla T.I.A. la natura di tributo. Quindi, non soggetta all’Iva.
Con le sentenze 2320/2012 e 3756/2012, la Corte di Cassazione, confermando questa tesi, ha ritenuto del tutto infondata la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, che ha qualificato l’entrata comunale un corrispettivo e ha dato indicazioni ai comuni di applicare l’Iva sulla T.I.A.; e, per l’effetto, di non rimborsare i contribuenti per quanto hanno pagato negli anni precedenti alla sentenza della Corte costituzionale.

Peraltro, considerata la sua natura tributaria, la T.I.A. non può essere riscossa con fatture o bollette, come se fosse un corrispettivo. Sempre la Cassazione, con la sentenza 17526/2007, ha infatti stabilito che l’atto con cui viene richiesto il pagamento al contribuente è, a tutti gli effetti, un provvedimento amministrativo che deve avere i requisiti di validità richiesti dalla legge. È necessario, inoltre, che il destinatario sia posto in condizione di conoscere quanto richiesto e il titolo che lo giustifica.

a cura dell’Avv. Calogero Termine

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