Gli insegnanti sono oltremodo preoccupati per la prescrizione dei contributi previdenziali che non risultino nell’estratto conto INPS, una questione che ha suscitano notevole allarme per quelli che non trovavano tutti i periodi a suo tempo effettivamente lavorati e di cui intendono chiederne il pieno riconoscimento.
Infatti, con una nota del 14/08/2018 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla prescrizione dei contributi previdenziali da parte dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche confluite nell’INPS.
Nella nota l’INPS chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° Gennaio 2019 e che il 31 dicembre 2018 non costituisce un termine “decadenziale”.
Quindi i lavoratori pubblici potranno presentare, anche successivamente a tale data, un’eventuale richiesta di variazione della posizione assicurativa, ottenendo il pieno riconoscimento di tutti i periodi lavorativi, senza alcun rischio di prescrizione.

Tuttavia la stessa nota elenca una serie di servizi per i quali la prescrizione resta fissata al 31/12/2018 e che riguardano unicamente quelli per i quali la contribuzione è stata versata
per l’ insegnamento prestato nelle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), negli asili eretti in enti morali e nelle scuole dell’infanzia comunali.
Per tale fattispecie, per evitare la prescrizione, occorre fare una richiesta di variazione della posizione contributiva al fine di ottenerne il riconoscimento e va fatta entro il 31/12/2018.
A tal fine, alle persone interessate si consiglia di rivolgersi al patronato INCA di Via Matteo Cimarra n.29 per un’opportuna verifica della propria situazione contributiva.

Il suggerimento è rivolto in modo particolare a quanti rientrino nella fattispecie appena descritta (servizi con contributi da versare alla CPI), anche se un controllo dell’estratto conto contributivo è consigliabile in via generale, specie nell’imminenza di una propria cessazione dal servizio, onde evitare problemi non solo per quanto riguarda l’entità del trattamento di pensione, ma per la stessa certificazione del diritto ad accedervi.