La legge: proventi delle multe anche per le buche

Lo scandalo della strada chiusa. La strada chiusa è il Viale dei Pini, a San Leone.

Ciò che sta accadendo è appunto scandaloso, vergognosamente scandaloso.
C’è una buca. Non si ripara. La strasa è dissestata. Ma chi se ne frega. Ci sono le strisce pedonali da rifare. Non si rifanno. Ci sono i marciapiedi dissestati e pericolosi. Restano dissestati e pericolosi. Tutto ciò nonostante le segnalazioni, le proteste ed il ricorso all’autorità giudiziaria.
Poi accadono, purtroppo, gli incidenti, anche gravi e mortali e si cerca di correre ai ripari. Dicono in tanti: ora ripareranno finalmente le buche.

Macchè.

Siccome la strada è pericolosa il Comune piuttosto che metterla in sicurezza, la chiude. A ridosso dell’estate. Ma si combinano guai su guai, disagi su disagi. Bastava intervenire alla prima segnalazione e non aspettare che si consumassero tragedie e lutti.
A questo punto se sono coerenti dovrebbero chiudere al traffico tutte le strade di Agrigento.
E siccome magari non ci sono – dicono – i soldi per rifare le strisce pedonali che facciano, chiudiamo ora pure le scuole per salvaguardare la vita dei bambini?
Assurdo.

Ma vorremmo che qualcuno al Comune, a proposito di risorse finanziarie che non ci sono per intervenire, ci spiegasse una cosa
Il codice della strada prevede che una parte del 50% degli incassi delle multe deve essere destinato ed investito per la sicurezza stradale, compreso quindi la riparazione delle buche, della strade dissestate e per il rifacimento della segnaletica orizzontale: ovvero anche le strisce pedonali. .
Le risorse finanziarie dovrebbero, anzi, devono, per legge esserci. E visto quante multe vengono fatte ad Agrigento, la somme a disposizione per riparare le buche e rifare i manti stradali dissestati dovrebbero essere considerevole.
Ma come fanno in tutti comuni d’Italia anche ad Agrigento ad una parte del 50% degli incassi delle multe viene assicurato la destinazione prevista dalle legge? E la legge è più che chiara.

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Art. 208 Codice della strada. . Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4° Comma . Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e’ destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (5)