Non è necessaria una raccomandata per disdire una locazione.
A dirlo è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (n. 13449 del 29.05.2013), secondo cui la disdetta è un atto unilaterale e recettizio, essendo espressione del diritto potestativo attribuito ex lege al locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza.
E può legittimamente concretarsi in una manifestazione di volontà sotto qualsivoglia forma, purchè diretta a impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo.
Infatti, la forma di tale comunicazione è libera, né vi è alcuna norma di legge che stabilisca la forma scritta per la validità della stessa, e può essere fornita in qualsiasi modo, purché sia idonea a informare il conduttore circa la volontà del locatore di non rinnovare più il rapporto alla sua scadenza.
Dunque la raccomandata non è richiesta a pena di nullità della disdetta.
Anche se, si sottolinea come, in caso di contestazioni da parte del conduttore bisognerebbe pur sempre dare prova dell’avvenuta comunicazione della disdetta.
E pertanto, la raccomandata costituisce certo la prova più forte e schiacciante.

a cura dell’Avv. Calogero Termine
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