Una recente sentenza della Cassazione (sent. n. 9645/13 del 19 aprile 2013) ha affermato che, la notifica della cartella esattoriale è nulla, se l’ufficiale notificatore consegna l’atto direttamente al portiere dell’edificio, senza prima tentare di darlo nelle mani del diretto destinatario, bussando a casa di questi.

La nullità della notifica deve essere disposta anche nel caso in cui abbia tentato – senza successo – l’accesso presso l’abitazione del contribuente, ma nella relata di notifica non abbia fatto menzione dell’assenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere l’atto.

Dunque, la notifica della cartella esattoriale può ben avvenire nelle mani del portiere dello stabile, a condizione però che l’ufficiale giudiziario, prima di consegnargli l’atto, abbia tentato la notifica al destinatario effettivo e, dopo, a un familiare convivente, dando comunque menzione di tale attività nella relata di notifica.

Se non vengono rispettate tali formalità, la notifica è invalida e si può evitare di pagare la cartella esattoriale.

a cura dell’Avv. Calogero Termine

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