Le parti coinvolte in un incidente stradale hanno il diritto, ma anche il dovere – se intendono promuovere una causa per il risarcimento – di acquisire il verbale dell’autorità di Polizia, intervenuta sul luogo del sinistro.
Il principio è stato formulato dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza (sent. n. 6101 del 12.03.2013), che ha ritenuto decaduto dalla prova un motociclista che aveva intrapreso un giudizio di risarcimento senza produrre il verbale dei vigili con i rilievi del sinistro.
Poiché, nel caso concreto, il giudice del primo grado non aveva ordinato all’autorità l’esibizione di tali documenti, ai sensi dell’art.213 cpc, e il ricorrente era rimasto senza prove, la conseguenza era stata il rigetto della domanda giudiziale.
Infatti, una volta iniziata la causa, la parte interessata non può far leva sul potere del giudice di richiedere, d’ufficio, atti e informazioni alla pubblica amministrazione, per esonerarsi dall’onere della prova. Tale potere del magistrato è solo una facoltà, che diventa invece un dovere quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti amministrativi che la parte sia impossibilitata a fornire.
Dunque, chi intende promuovere un giudizio per ottenere il risarcimento del danno da un incidente stradale, deve prima procurarsi tutte le prove del diritto fatto valere e, quindi, anche le documentazioni redatte dalle pubbliche autorità, le quali, non possono frapporre dinieghi o veti.
Solamente nella ipotesi in cui le informazioni fornite su richiesta di parte siano
lacunose o poco chiare, specialmente in ordine alla ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale, il Giudice non potrà esimersi dall’ordinare alla P.A. la esibizione dei documenti per verificare direttamente la esattezza dei dati già forniti.

Al riguardo, l’art.11, 4° comma, del Codice della Strada consente agli interessati di chiedere agli organi di polizia intervenuti, compresi i vigili urbani, tutte le informazioni acquisite dagli stessi relativamente alle modalità dell’incidente, alle parti ed ai veicoli coinvolti.

a cura dell’Avv. Calogero Termine

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