Tre punti di penalizzazione e 4.500 euro di ammenda.

E’ il tenore della sentenza emessa pochi minuti fa dal  Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare presieduto da Sergio Artico nei confronti dell’Akragas,  in merito al procedimento istruito dalla Procura Federale sulla base dell’attività istruttoria avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Ecco di seguito la nuova classifica:

classifica-lega-pro

 

Ecco nel dettaglio le decisioni del Tribunale.

> proscioglie dagli addebiti contestati:
I tesserati
Bagnoli Andrea, Baldé Abdoulayè, Cassese Luca, Cosentino Giuseppe, Guidone Marco, Lo Giudice Pasquale, Mandragora Bruno, Obeng Francis, Pea Fulvio, Tosi Marco, Traoré Mohamed Lamine.
Le società
SF Aversa Normanna Srl; US Cremonese Spa; ASD Due Torri; SSD. Fidelis Andria 1928 Srl, US Grosseto FC Srl; A.S. Livorno Calcio Srl; SS Monopoli 1966 Srl; Associazione Calcio Pavia Srl; AC Prato Spa; ASD Scafatese Calcio 1922;
AC Tuttocuoio 1957 – San Miniato Srl.

> infligge le seguenti sanzioni
Ai tesserati:
– ASCARI Eugenio: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 3 e ammenda di € 50.000,00;
– ASTARITA Salvatore: in continuazione, squalifica di anni 3 per l’associazione ex art. 9 CGS in continuazione oltre, sempre in continuazione, a squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni, e ammenda di € 60.000,00;
– BELLINI Felice: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 9, e ammenda di € 10.000,00;
– CALIFANO Gianni: inibizione di mesi 6, e ammenda di €. 30.000,00;
– CASERTA Fabio: squalifica di mesi 6, e ammenda di € 30.000,00;
– CIARDI Daniele: in continuazione, squalifica di anni 5 e preclusione, per violazione dell’art. 7.1 CGS, oltre a squalifica di mesi 9, e ammenda di € 65.000,00 per le altre accertate violazioni.
– CICCARONE Antonio: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 5, oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori anni 5 e mesi 6 per le altre accertate violazioni, e ammenda di € 85.000,00;
– CONDÒ Luigi: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 3 e mesi 6, e ammenda di € 30.000,00;
– CORDA Ninni: in continuazione, squalifica di mesi 3, con applicazione del beneficio di cui all’art. 24 CGS;
– DI LAURO Fabio: in continuazione, squalifica anni 3 e mesi 11, e ammenda di € 50.000,00;
– DI NAPOLI Arturo: squalifica di anni 4, e ammenda di € 35.000,00;
– DI NICOLA Ercole: in continuazione inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 5, e ammenda di € 100.000,00;
– GARAFFONI Mirko: squalifica di anni 3;
– GEROLINO Adolfo: squalifica di anni 4 e mesi 6, e ammenda di € 40.000,00;
– GIAMPÀ Domenico: squalifica di mesi 6, e ammenda di €. 30.000,00;
– IANNAZZO Pietro: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 3 e mesi 6, e ammenda di € 50.000,00;
– IZZO Pasquale: squalifica di mesi 20, con applicazione del beneficio di cui all’art. 24 CGS;
– MAGLIA Fabrizio: in continuazione inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di mesi 6, e ammenda di € 10.000,00 in continuazione;
– MARZOCCHI Emanuele: in continuazione squalifica di 20 mesi con applicazione del beneficio di cui all’art. 24 CGS;
– MELILLO Vincenzo: squalifica di anni 3 e mesi 6, e ammenda di € 50.000,00;
– MOLINO Francesco: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 4, per l’associazione ex art. 9 CGS, oltre, sempre in continuazione, a inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 1;
– MOXEDANO Raffaele: in continuazione, squalifica di mesi 8 per le violazioni contestate;
– MOXEDANO Mario: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 5 e preclusione per associazione ex art. 9 CGS, oltre, sempre in continuazione, a ulteriore inibizione di anni 3 e mesi 3 per le altre accertate violazioni;
– NUCIFORA Vincenzo: in continuazione inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a anni 4 e mesi 2, e ammenda di € 50.000,00;
– ORTOLI Armando: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a mesi 6, e ammenda di € 30.000,00;
– PAGNIELLO Maurizio Antonio: in continuazione inibizione di mesi 8, e ammenda di € 35.000,00;
– PALERMO Antonio: in continuazione, inibizione, a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a anni 4 più 1, non si commina l’ammenda in quanto tesserato con Società dilettante;
– PELLICANÒ Armando: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 6;
– PIGNATTA Luciano: squalifica di anni 3 e mesi 6;
– PIRAINO Daniele: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a mesi 3;
– RIDOLFI Giacomo: in continuazione, squalifica a mesi 8, e ammenda di € 35.000,00 per la violazione dell’art. 7.7 CGS;
– RUGA Mauro: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a mesi 6, e ammenda di € 30.000,00;
– SAMPINO Giuseppe: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 2, e ammenda di € 5.000,00;
– SOLIDORO Massimiliano: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 3 e mesi 9, e ammenda di € 50.000,00;
– SOLAZZO Marcello: in continuazione, squalifica di anni 3 e mesi 9, e ammenda di € 50.000,00;
– SOMMA Paolo: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a anni 4, esclusa l’ammenda perché appartenente al settore dilettantistico;
– ULIZIO Andrea: in continuazione, squalifica di anni 4 e mesi 6, e ammenda di € 50.000,00;
– ULIZIO Mauro: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 5 e preclusione, oltre a anni 1 e mesi 6, e ammenda di € 100.000,00.

Alle società:
– SS Srl AKRAGAS CITTÀDEITEMPLI: 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, e ammenda di € 4.500,00;
– AURORA PRO PATRIA 1919 Srl: 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016;
CATANZARO CALCIO 2011 Srl: ammenda di € 10.000,00;
– ASD COMPRENSORIO MONTALTO: 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, oltre all’ammenda di € 3.000,00;
– SSC.D. FRATTESE Srl (già ASD Nerostellati Frattese): 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016;
– HINTERREGGIO CALCIO Srl: ammenda di € 3.000,00;
JUVE STABIA Srl: ammenda di € 3.000,00;
– L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: 13 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 150.000,00;
– SS MACERATESE Srl: ammenda di € 3.000,00;
– NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl): 22 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, oltre all’ammenda di € 5.000,00;
– POL. PRO EBOLITANA ASD: ammenda di € 3.000,00;
– SSD. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI: 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 3.400,00;
– SANTARCANGELO CALCIO Srl: 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, oltre all’ammenda di € 70.000,00;
– SAVONA FBC Srl: 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016; e ammenda di € 10.000,00;
– SORRENTO CALCIO Srl: 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, e ammenda di € 10.000,00;
– SEF TORRES 1903 Srl: 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 10.000,00;
– VIGOR LAMEZIA Srl: 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 10.000,00.

> A parziale conferma delle statuizioni oggetto dell’ordinanza n. 2:

– dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti di MAGNI Alessandro;
– stralcia le posizioni di CARLUCCIO Massimiliano, della Società SS BARLETTA CALCIO, e – a modifica dell’’ ordinanza di cui all’epigrafe, e limitatamente alla responsabilità oggettiva ex art. 1.bis punto 5 CGS per l’operato del nominato Carluccio – della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl – con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, co. 5 CGS – riservando la fissazione del relativo dibattimento
– rimette alla Procura Federale – con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, co. 5 CGS – gli atti relativi alla posizione di INGROSSO Gianmarco ai fini dell’adozione di ogni conseguente determinazione.