Agrigento ricorre alla Cassa Depositi e Prestiti per accendere un mutuo per il pagamento dei vecchi debiti contratti fino al 31.12.2014
Ciò consentirà di estinguere debiti, quindi pagare fatture relative agli anni antecedenti il 2015.
Si produrranno effetti benefici indotti sul tessuto produttivo attualmente a credito nei confronti dell’Ente, evitando del pari possibili azioni giudiziarie per recupero del credito.

L’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta del 9 novembre 2015, ha determinato di fare ricorso all’approvvigionamento finanziario necessario per l’estinzione di partite debitorie pregresse per un importo complessivo di circa € 3,5 milioni, mediante la richiesta di concessione alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di un’anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio 2045, a valere sulle somme provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10, dell’art. 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
Il ricorso a tale strumento di facilitazione concessa agli Enti nell’approvvigionamento di risorse, rappresenta un’opportunità in termini finanziari in quanto, dal punto di vista dell’onerosità consente l’utilizzo di fondi ad un tasso inferiore rispetto a quello eventualmente applicato nel caso per il pagamento di tali obbligazioni si fosse fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, dal punto di vista dello sviluppo dei flussi, garantisce una lunga dilazione consentendo una sopportabile incidenza sull’equilibrio economico finanziario del bilancio.
L’ottenimento dei benefici di tale strumento di finanza agevolata, che l’Amministrazione comunale ha deliberato di attivare, richiedendone la concessione alla Cassa Depositi e Prestiti, consentirà all’Ente di saldare senza ulteriori ritardi una serie di obbligazioni che già oggi risultano esigibili da parte dei creditori ed il cui mancato assolvimento, considerati gli obblighi normativi a carico degli Enti in materia di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, sarebbe inesorabilmente causa dell’insorgere e dello sviluppo di oneri impropri e aggravi di costi per l’Ente.
Non si tratta, dunque, di un incremento del livello dell’indebitamento dell’ente, ma piu’ propriamente di una operazione di copertura di debiti certi di natura gestionale a breve termine con l’accensione di un debito finanziario a lungo termine.