Il Tar ha dato torto al Comune di Lampedusa che non ha risposto nei tempi previsti a un’istanza di una donna di 74 anni, proprietaria di un’area sull’isola, che chiedeva una variante al permesso di costruire un fabbricato per uso turistico.
Il tar ha accolto il ricorso dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso sulla richiesta
di variante presentata, ed ordinando al Comune di Lampedusa di provvedere entro il termine di trenta giorni, disponendo la
prosecuzione della causa per la trattazione della domanda risarcitoria ad altra udienza.
La donna aveva presentato al Comune di Lampedusa e Linosa una richiesta di rilascio di permesso di costruire un fabbricato per uso turistico. Venivano acquisiti il parere favorevole della Soprintendenza, il parere favorevole dell’Ispettorato della
Foreste e il parere igienico sanitario dell’ASP di Palermo e, pertanto, nel 2011 veniva assentita la richiesta avanzata. Poi
la titolare della concessione edilizia ha chiesto al Comune di Lampedusa l’approvazione di una variante al permesso di
costruire; la richiesta di variante era stata autorizzata dalla Soprintendenza, l’Ispettorato della Foreste aveva rilasciato il nulla osta di competenza per la realizzazione dell’opera in variante ed infine l’ASP di Palermo dava parere igienico
sanitario favorevole, ma l’amministrazione Comunale di Lampedusa è rimasta silente. Allora la proprietaria si è rivolta al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, per la declaratoria di illegittimità del
silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta presentata. E il tribunale ha accolto il ricorso.
“Laddove – dice Rubino – il provvedimento richiesto dalla signora lampedusana non dovesse essere emesso nel termine
assegnato dal Tar il nuovo codice della giustizia amministrativa prevede un intervento sostitutivo, ad istanza di parte, mediante la nomina di un commissario ad acta che adotterà il provvedimento in sostituzione dell’amministrazione inadempiente”.