Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (Presidente Raffaele Maria De Lipsis, Consigliere Estensore Alessandro Corbino), con la sentenza n. 100 depositata il 5 febbraio 2015, ha confermato che lo strumento urbanistico generale in atto vigente nel territorio del Comune di Agrigento è quello approvato dall’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione siciliana, con DDG n. 1106/2009, ad eccezione delle 6 prescrizioni ivi contenute ed impugnate dal Comune di Agrigento con ricorso straordinario proposto nel 2010, ed accolto – conformemente al parere, n. 1229/11, reso dallo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite – con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1179/2012.

Tale pronuncia conferma la correttezza dell’orientamento seguito, nel corso degli ultimi 2 anni, dall’Amministrazione Comunale di Agrigento, la quale, successivamente alla pubblicazione del prefato D.P.R.S. di accoglimento del ricorso straordinario proposto dal Comune medesimo, ha ritenuto che andasse applicato il Piano approvato dalla Regione siciliana ad eccezione delle suddette 6 prescrizioni annullate in sede di ricorso straordinario, in tal senso confortato dalle direttive all’uopo fornite dallo stesso Assessorato regionale, cui risultava demandata l’esecuzione del decreto Presidenziale di accoglimento (ai sesni dell’art. 2 del Decreto medesimo).

La pronuncia in commento è stata resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nell’ambito del giudizio di ottemperanza promosso dal Comune di Agrigento, assistito dagli Avv.ti Gabriele Giglio e Guido Sinatra, al fine di ottenere chiarimenti sulla reale portata dell’annullamento del DDG n. 1106/2009 a seguito dell’accoglimento del ricorso straordinario proposto dal Comune medesimo.

A tale azione il Comune si era determinato in ragione di 2 pronunce con le quali il T.A.R. Sicilia Palermo, tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, nel pronunciarsi su ricorsi proposti da privati avverso alcune prescrizioni del D.D.G. 1106/2009 diverse da quelle impugnate dal Comune con ricorso straordinario, aveva ritenuto che l’accoglimento di tale ultimo ricorso proposto dal Comune, essendo stato ritenuto fondato il motivo di impugnazione afferente alla tardività dell’intervento assessoriale, avesse comportato l’annullamento in toto del Decreto n. 1106/2009 di approvazione del P.R.G., con la conseguenza che lo Strumento Urbanistico vigente ed applicabile sarebbe stato, dopo l’accoglimento del ricorso straordinario, non già quello approvato con DDG n. 1106/2009 con esclusione delle 6 prescrizioni espressamente impugnate in quella sede, bensì quello in precedenza adottato dall’Amministrazione comunale, con deliberazioni Consiliari nn. 54/2004, 108/2005 e 112/2006.

Con la sentenza n. 100/2015, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa Siciliana, condividendo le tesi degli avv.ti Giglio e Sinatra, ha fugato ogni dubbio in merito, statuendo che “in relazione alla menzionata richiesta di chiarimento, ritiene questo Consiglio che essa debba essere accolta, chiarendosi che la decisione adottata e recepita dal richiamato DPRS n. 1179 del 14 giugno 2012 deve intendersi nel senso della intervenuta dichiarata illegittimità delle sole prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4, 8 e 11, apposte al parere e non dell’intero parereillegittimità parziale per altro espressamente invocata dall’Amministrazione ricorrente, che aveva chiesto infatti l’annullamento del provvedimento solo “nella parte in cui”, come si legge nella premessa stessa del parere n. 1229/11”.