La Corte d’Appello di Palermo (Presidente Dott. Guido Librino, relatore ed Estensore il Dott. Gioacchino Mitra), accogliendo le richieste del Comune di Porto Empedocle, rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Giglio, ha sospeso l’esecuzione della sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato l’amministrazione Empedoclina al pagamento, in favore dell’Istituto autonomo Case Popolari di Agrigento, della somma pari ad oltre 761.000,00 euro oltre interessi, così scongiurando il rischio di irreparabili conseguenze sull’equilibrio economico finanziario del Comune.
L’I.A.C.P. della Provincia di Agrigento, dopo essere stato condannato al pagamento in favore di alcuni privati cittadini di oltre 1.600.000,00 euro, somma agli stessi spettante quale risarcimento del danno originato dal non corretto espletamento delle procedure espropriative connesse ai lavori di realizzazione di 336 alloggi popolari nel Comune di Porto Empedocle, riteneva rivalersi sulla medesima Amministrazione comunale, a tal fine adendo il Tribunale di Agrigento.
Quest’ultimo accoglieva parzialmente la suddetta domanda, condannando l’amministrazione comunale al pagamento del 50% di quanto richiesto.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello il Comune di Porto Empedocle, con il patrocinio dell’Avv. Gabriele Giglio, rilevando come l’operato posto in essere dalla medesima Amministrazione comunale nell’ambito delle suddette procedure espropriative risultasse del tutto esente da censure, con conseguente insussistenza di qualsivoglia responsabilità dello stesso comune in ordine al danno subito e lamentato dall’I.A.C.P. della Provincia di Agrigento.
La Corte d’Appello, accogliendo le richieste del Comune di Porto Empedocle, ha da ultimo disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza resa dal Tribunale di Agrigento, in ragione sia della fondatezza delle deduzioni formulate dal comune appellante nei suoi atti difensivi, sia dell’importo considerevole delle somme indicate nella sentenza impugnata, il cui esborso da parte del Comune avrebbe determinato, come ampiamente comprovato dalla difesa, il rischio di dissesto economico finanziario dell’amministrazione comunale e comunque il mancato raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.