Il pignoramento a seguito di procedura esattoriale non può aver luogo prima di 60 giorni dalla notifica della cartella e, comunque, deve essere effettuato non oltre un anno dalla stessa.
Decorso tale ultimo termine, la cartella perde efficacia e l’Agente per la riscossione deve rinnovare l’intimazione a pagare la somma indicata nel ruolo entro 5 giorni, e solo dal sesto giorno potrà procedere a pignoramento.
Anche quest’avviso perde efficacia se il pignoramento non è stato eseguito entro 180 giorni.
Decorsi 60 giorni dalla notifica, se il debitore non ha pagato scatta un aggravio del debito, a causa:
– dell’aggio di riscossione a suo carico;
– degli interessi di mora dalla data di notifica.
– delle spese di esecuzione.
Il recupero delle spese d’esecuzione presuppone espressamente un’esecuzione fruttuosa, altrimenti tali spese restano a carico dell’esattore. In quanto, se il pignoramento è infruttuoso, il concessionario non può addebitare tali spese in occasione di un altro pignoramento, né pretenderle dal debitore disposto al pagamento.

a cura dell’Avv. Calogero Termine
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